Emessi nel 1571, gli Statuti di Castiglione del Lago furono completati nel 1592 e stampati la prima, e forse unica, volta nel 1750.
Vi vengono contemplate quasi tutte le disposizioni e le violazioni alle regole civili e penali, con le punizioni conseguenti da applicarsi. Le condanne eran per la maggior parte pecuniarie, perché anche allora prioritario era far cassa, ma nei casi più gravi, o considerati tali, si ricorreva con disinvoltura anche alla pena di morte. Le forme previste per le esecuzioni erano essenzialmente due: – ‘Amputatione del capo in modo che mora’ nei casi di omicidi o complicità in essi, rapimento di donne ‘a fini di libidine’, alcuni casi di adulterio, evasioni di prigione con condanne a gravi reati penali. – ‘Pena del fuoco, & con esso sia consumato, in modo che mora’: per incesto (se di età superiore di anni XX), sodomia (sia con maschi che con femmine). Le condanne a pene corporali -frusta, tratti di corda, amputazioni- erano più rare, e spesso affiancavano le multe. Era consentito dare ‘la corda’ o il ‘tormento’ -ricorrere cioè alla tortura- anche in fase di accusa, non applicabile però qualora ’la verità si possa trovare civilimente, o per via di prove o spontanea confessione’
Particolarmente invisi erano i bestemmiatori, i quali, oltre a una consistente multa, venivano condannati anche alla tortura di tre tratti di corda e, se recidivi, la seconda volta ‘… di più gli si debba inchiodare la lingua publicamente ...’ fino ad arrivare alla ‘Galera per tre anni’ e al taglio della ‘man destra’. Un‘esortazione a rispettare i tempi dei processi -adattisima anche oggi e ripetuta spesso-, era nell’obbligo di fissare i termini di scadenza, ‘Acciò che le Cause Criminali non vadano troppo in lungo, & divengano immortali.’





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.